(massima n. 1)
L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che, nell'accogliere l'azione revocatoria avverso le donazioni compiute dal debitore in favore dei propri eredi legittimi, aveva ritenuto che i beni donati non fossero mai usciti dal suo patrimonio e che, pertanto, una volta aperta la sua successione, i donatari, mantenendone il possesso senza avvalersi del beneficio dell'inventario, avessero manifestato la volontą di accettare l'ereditą).