(massima n. 1)
In virtł del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale č stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando č ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autoritą competente.