(massima n. 1)
L'art. 180, comma 2, c.c. attribuisce ad entrambi i coniugi esclusivamente il diritto a stipulare i contratti di locazione e, al pretermesso, le azioni di cui al successivo art. 184. Ne consegue che legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione e, comunque, il rilascio dell'immobile condotto in locazione č unicamente il coniuge che ha stipulato il contratto, sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 1975). Infatti, nella prima di queste ultime ipotesi, il rapporto contrattuale, validamente stipulato secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l'aggiunta di un nuovo soggetto giuridico ad esso estraneo in contrasto con il principio dell'irretroattivitā della legge mentre, nella seconda ipotesi, l'art. 184 c.c. (nella nuova formulazione) prevede solo l'annullabilitā per mancanza del consenso o della convalida del coniuge, nel termine di un anno, di cui al comma 2 della suddetta norma.