(massima n. 1)
Il proprietario di pił immobili (nella specie, un lotto di villini) gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore conserva il diritto e l'interesse ad ottenere la riduzione dell'ipoteca stessa (con riferimento al valore dei beni alla data della decisione) anche se, al momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili a persone cui l'esistenza dell'ipoteca era nota, potendo la riduzione stessa operare, del tutto legittimamente, anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e concentrando l'iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario (con conseguente sua sottoscrizione al rischio della responsabilitą, ex art. 1482, terzo comma. c.c., cui sarebbe invece tenuto nei confronti dei compratori ove il creditore, in caso di mancato adempimento, ritenga di soddisfarsi sugli immobili venduti anziché su quelli rimasti al debitore stesso).