(massima n. 1)
Allorquando nello stesso momento sia chiesta la trascrizione di un atto traslativo della proprietą e l'iscrizione di un'ipoteca concessa ad un terzo dal medesimo venditore sullo stesso immobile, alle due richieste, dirette contro la stessa persona e lo stesso immobile, deve essere assegnato in applicazione analogica dell'art. 2853 c.c., lo stesso numero d'ordine, ma fatto trascritto deve prevalere su quello che ha per oggetto l'iscrizione dell'ipoteca senza che abbia rilievo la data certa dei titoli di acquisto dei beni e dei diritti, con la conseguenza che questa improduttiva di effetti nei riguardi dell'acquirente dell'immobile.