(massima n. 1)
L'obbligazione assunta dal venditore di un immobile di cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene compravenduto non può ritenersi adempiuto con la mancata rinnovazione dell'iscrizione e la conseguente estinzione della (iscrizione della) ipoteca per prescrizione (art. 2847 c.c.), trattandosi di fatti diversi che spiegano effetti distinti, in quanto mentre la cancellazione della iscrizione toglie valore a quest'ultima, tal ché non si può procedere ad una nuova iscrizione, la mancata rinnovazione nel ventennio produce effetti più limitati, perché se il titolo sussiste, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione, può procedersi ad una nuova iscrizione.