(massima n. 1)
La durata ventennale prevista dall'art. 2847 c.c. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicitą e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo.