(massima n. 1)
L'art. 2841 c.c., ove prevede l'invaliditā dell'iscrizione ipotecaria, per omissioni ed inesattezze di Ģalcuneģ delle indicazioni nel titolo o nella nota (artt. 2826 e 2839 c.c.), se si traducano in incertezza sulle indicazioni medesime, non va inteso nel senso che detta invaliditā postula omissioni ed inesattezze afferenti una pluralitā di indicazioni, ma nel senso che la mancanza od imprecisione anche di una sola delle prescritte indicazioni (nella specie, confini dell'immobile ipotecato) comporta invaliditā dell'ipoteca, qualora escluda la possibilitā di individuare con certezza, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, quell'indicazione.