(massima n. 1)
L'art. 2776 c.c., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge - salva la deroga espressa introdotta dall'art. 10 L. 29 luglio 1975, n. 426, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo predetto - in quanto i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale non possono essere soddisfatti con modalitą diverse a seconda se essi operino in via principale, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili.