(massima n. 1)
Il credito per Iva inerente al credito del professionista costituisce una rivalsa e pertanto ad esso si applica la specifica disposizione dell'art. 2758, secondo comma, c.c., che prevede solo il privilegio speciale sui beni ai quali si riferisce il servizio, sempre che siano sussistenti ed ipotizzabili nel caso singolo.