(massima n. 1)
La rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'articolo 180 c.c., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi č legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietā e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione come nella specie, discutendosi dell'inadempimento dell'impresa commissionata alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento e rifiniture nell'appartamento di proprietā coniugale , senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.