(massima n. 1)
Al contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 31 della L. n. 41 del 1986 (cd. Tassa sulla salute), successivamente abrogato, deve essere riconosciuta natura tributaria, ragione per cui deve negarsi l'ammissione, in via privilegiata, al passivo fallimentare dell'importo corrispondente ai sensi dell'art. 2754 c.c. trattandosi di norma applicabile esclusivamente a crediti contributivi e previdenziali.