(massima n. 1)
Il divieto del patto commissorio, di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c., mira a salvaguardare da un lato l'interesse del debitore, sottraendolo alla coazione morale del proprio creditore, dall'altro l'interesse degli altri creditori, i quali verrebbero pregiudicati dalla sottrazione di un bene alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., al di fuori delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741, e, pertanto, č estensibile ai negozi con cui le parti, al di fuori dell'anticresi o della dazione di pegno o di ipoteca, abbiano attribuito al trasferimento della proprietā di un bene una funzione di garanzia del soddisfacimento di una preesistente obbligazione, solo se si tratti di obbligazione dello stesso alienante, non di un terzo.