(massima n. 1)
Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., č configurabile, con la conseguente sanzione di nullitā, solo nella fase di costituzione o di attuazione del mutuo, con riferimento a patti coevi o successivi al contratto e non in relazione ad accordi intervenuti dopo la scadenza dell'obbligazione del mutuatario di restituire al mutuante le somme ricevute in prestito, fase questa in cui il debitore č libero di disporre dei propri beni ed eventualmente di cederli ai creditori a soddisfacimento delle loro ragioni, salvo il ricorso alle ordinarie azioni di annullamento del contratto per rimuovere gli effetti di eventuali pressioni di cui egli possa essere stato vittima anche ad obbligazione scaduta.