(massima n. 1)
Il giuramento de veritate non può essere convertito in giuramento de scientia, non solo perché la notizia di un fatto non equivale al compimento di esso, ma anche perché, in relazione alla diversa fonte di conoscenza, la responsabilità del giurante viene impegnata in modo diverso nelle due ipotesi, con la duplice conseguenza che il deferente ha facoltà di revocare il giuramento ove il giudice modifichi la formula, sostituendo un giuramento de veritate con un giuramento de scientia, e che il giuramento reso in quest'ultima forma, sebbene sia stato deferito de veritate, deve considerarsi non prestato.