(massima n. 1)
Il giuramento suppletorio non può essere deferito qualora la parte sia venuta meno completamente al suo onere probatorio; tale situazione si verifica anche nel caso in cui la prova sia completamente mancata per una sola parte del credito in contestazione non potendo essere deferito il giuramento suppletorio per la parte del credito rimasta assolutamente sfornita di prova. (Nella specie il giuramento suppletorio era stato deferito ad un medico, sul punto del numero e del luogo di esecuzione della parte di prestazione professionale contestata per la quale chiedeva il pagamento del compenso).