(massima n. 1)
Per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, al fine di stabilire se la dichiarazione dalla quale esso risulta abbia i caratteri della confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, č in concreto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la veritā.