(massima n. 1)
Le dichiarazioni di scienza contenute in un atto invalido in quanto transazione, ben possono avere valore confessorio quando esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni di fatto preesistenti o di situazioni giuridiche considerate però sub specie facti, essendo possibile distinguere nel contenuto complessivo dell'atto il momento accertativo della situazione di fatto preesistente dalla manifestazione di volontà negoziale idonea a modificare tale situazione. (Nella specie uno «strasatto», risalente all'anno 1813, con il quale era stata disposta la commutazione degli usi civici di pascolo e di semina spettanti ad un comune, ritenuto dai giudici di merito giuridicamente inesistente quale transazione per difetto di consenso di una delle parti, era stato considerato quale atto ricognitivo dell'esistenza degli usi civici cui esso faceva riferimento).