(massima n. 2)
La confessione giudiziale o stragiudiziale, secondo la nozione di cui all'art. 2730 c.c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione, a prescindere dal fatto che sia diretta alla parte o al terzo, l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico.