(massima n. 1)
L'ammissione di un convenuto resa in merito ad una domanda proposta nei confronti di altro convenuto non costituisce prova a favore dell'attore se a sua volta quegli ha proposto, nei confronti dello stesso convenuto, una domanda fondata su causa petendi identica a quella del primo attore, perché la dichiarazione che una parte rende di fatti favorevoli a sé stessa può costituire prova in danno in un'altra soltanto se è resa sotto il vincolo del giuramento decisorio deferitole dalla predetta.