(massima n. 1)
L'art. 2725 c.c. esclude che la prova testimoniale possa sostituire la forma scritta quando la stessa č prevista a pena di nullitā, ma non vieta che attraverso la prova testimoniale si accerti la effettiva riferibilitā ad un determinato soggetto di un documento esistente. E dl cui lo stesso risulti l'autore.