(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724 c.c., la deduzione della impossibilità di procurarsi la prova scritta costituisce un onere della parte, che intenda giovarsene, per cui il giudice di merito non può rilevare di ufficio una situazione di impossibilità non dedotta né appare idonea e sufficiente ad integrare una deduzione in tal senso il generico assunto, nell'atto introduttivo del giudizio, della impossibilità morale e materiale di procurarsi un documento, senza alcun riferimento alle istanze istruttorie, formulate soltanto successivamente con l'atto di appello, nel quale l'assunto suesposto non veniva assolutamente richiamato.