(massima n. 1)
Al fine dell'ammissibilitą della prova testimoniale a norma dell'art. 2774 n. i c.c., per la sussistenza di «un principio di prova per iscritto», l'indagine sulla verosimiglianza del fatto allegato rispetto a quello accertato dal documento, e, cioč, sulla ricorrenza di una ragionevole relazione o nesso logico fra il primo ed il secondo, va condotta dal giudice del merito non con riferimento al singolo elemento indicato dalla parte interessata come principio di prova, ma attraverso il coordinamento di questo con il restante materiale probatorio risultante dagli atti, e con le particolari circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.