(massima n. 1)
L'eccezione alla generale inammissibilità della prova testimoniale e per presunzione di cui all'art. 2724, n. 2, c.c. è condizionata dall'esistenza di un principio di prova scritta proveniente dalla persona contro la quale è stata proposta la domanda giudiziale. Ne consegue che un documento proveniente dal de cuius non può essere invocato agli effetti della norma citata nei confronti degli eredi, ancorchè suoi aventi causa, quando la situazione soggettiva dedotta in giudizio facente capo a questi ultimi sia stata da loro acquistata non jure haereditario bensì autonomamente, cioè prima ed indipendentemente dall'apertura della successione ereditaria.