(massima n. 2)
Poiché la quietanza costituisce solo una dichiarazione della parte che la rilascia di aver ricevuto una determinata somma, senza vincolare anche la parte cui è diretta, quando il venditore deduca che, nonostante nel contratto abbia rilasciato quietanza liberatoria per l'intero prezzo della vendita, aveva in realtà ricevuto parte del prezzo stesso, e chieda di provare tale assunto, non si è in presenza di una simulazione del negozio, neppure con riguardo al prezzo della compravendita, sicché l'ipotesi esula dalla disciplina degli artt. 1414 e ss. c.c., comportando soltanto l'indagine sulla verità della dichiarazione unilaterale del venditore di aver ricevuto il prezzo integrale.