(massima n. 1)
I patti aggiunti o contrari cui l'art. 2723 c.c. fa riferimento sono solo quelli che apportano alle clausole contrattuali stipulate in forma scritta aggiunte e modifiche, destinate a regolare diversamente per il futuro particolari aspetti del rapporto fra le parti, nel presupposto della persistenza e prosecuzione del medesimo. Conseguentemente, non soggiace ai limiti di prova testimoniale da tale articolo previsti l'accordo diretto ad estinguere il rapporto stesso (accordo risolutorio), che può desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti.