(massima n. 1)
Qualora le risultanze della prova testimoniale ammessa ed esperita nel corso del processo non vengano poste dal giudice a fondamento della sentenza, sia il giudizio di verosimiglianza di cui all'art. 2723 c.c. sia quello relativo alla attendibilitą dei testi escussi risultano frustranei, e pertanto la relativa omissione da parte del giudice non vizia l'adottata decisione.