(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullitą riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullitą, cioč non per la prova, ma per l'esistenza stessa del contratto.