(massima n. 1)
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti c.c. concernono il "contratto"nell'accezione tecnica precisata dall'art. 1321 c.c., e pertanto, all'infuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 2726 c.c. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale — come il riconoscimento del debito e il pagamento — in forza della disposizione dell'art. 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.