(massima n. 1)
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice secondo un potere discrezionale esercitabile anche d'ufficio, ex art. 421 c.p.c. ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli ara. 2721, 2722, 2723 c.c., nonché, in tema di simulazione, dall'art. 1417 dello stesso codice.