(massima n. 1)
L'atto di ricognizione, stante la sua natura confessoria, ha efficacia probatoria soltanto in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, onde deve provenire dalla parte stessa del rapporto. (Nella specie si č esclusa l'efficacia probatoria dell'atto di ricognizione in una lettera del difensore della parte, che č pur sempre oggetto diverso da quello cui si pretendeva far risalire l'obbligazione).