(massima n. 2)
Allorché la fusione di società mediante incorporazione - che determina l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso di quella incorporante nei rapporti ad essa relativi, avendosi una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale "mortis causa" - sopravvenga nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. Ne deriva che, ove il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, entro l'udienza di discussione, l'avvenuta estinzione della società, da lui rappresentata, assoggettata a fusione, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale soggetto giuridico ancora esistente, con correlativa ultrattività del mandato alle liti, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che l'impugnazione a detta società deve ritenersi validamente notificata presso il procuratore stesso a norma dell'art. 330 c.p.c., primo comma, e ciò anche se la parte notificante abbia avuto conoscenza dell'evento.