(massima n. 1)
Non costituisce idonea prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sottostante ad una promessa di pagamento o ricognizione di debito, rilasciata da una societą di capitali ad un socio di essa, la mancata iscrizione del debito tra le passivitą del bilancio sociale, perché le scritture contabili, a norma dell'art. 2709 c.c., costituiscono prova dei fatti sfavorevoli all'imprenditore, non a lui favorevoli.