(massima n. 1)
Rispetto al terzo, quale deve considerarsi il curatore fallimentare nell'esercizio dell'azione revocatoria, la autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata non assurge ad autonomo requisito di opponibilitą, non considerando l'art. 2704 c.c. l'autenticazione delle sottoscrizioni in funzione di certezza della loro autenticitą, ma al solo fine di certezza della data. Ne consegue che, pur non essendo il curatore tenuto, in quanto terzo, a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito prodotta contro di lui dal convenuto in revocatoria, la mancata autenticazione della sottoscrizione del fallito stesso non ne determina ipso facto l'inopponibilitą se non vi sia una contestuale contestazione della relativa provenienza dal detto del fallito, ben potendo la certezza della data essere provata aliunde, in mancanza di autentica della sottoscrizione.