(massima n. 1)
Il deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, della scrittura privata di compravendita immobiliare, la cui sottoscrizione si chieda giudizialmente di dichiarare autentica ai fini della sua trascrizione, costituisce fatto conferente certezza, uguale a quella della registrazione, della anterioritā della formazione della scrittura ai sensi dell'art. 2704 c.c., con la conseguenza che, se l'autenticitā della sottoscrizione viene accertata, la scrittura č opponibile dal sopraindicato momento al fallimento del venditore, e qualora in forza della stessa la proprietā della cosa sia giā passata al compratore, resta precluso al curatore fallimentare l'esercizio della facoltā di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, l. fall.