(massima n. 1)
La data certa di una scrittura privata può desumersi anche indirettamente dal giorno in cui si sia verificato un fatto idoneo a provare l'anteriorità della formazione del documento (art. 2704 c.c.), ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di circostanze fattuali che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità della S.C. (nella specie il giudice d'appello aveva ritenuto, con decisione confermata dalla S.C., che un documento timbrato dall'amministrazione postale costituisse ipotesi in relazione alla quale si poteva ritenere che il timbro fornisse la prova dell'anteriorità di una scrittura rispetto alla data della apposizione del timbro stesso).