(massima n. 1)
Tenuto conto che il rilascio della procura al difensore per un processo civile, che si svolte in Italia, č soggetto alla legge italiana, ai sensi dell'art. 12 legge 31 maggio 1995 n. 218, č invalida la procura e conseguentemente, per il collegamento funzionale, anche l'elezione di domicilio in essa contenuta, allorché l'autenticazione della firma non sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 2703 c.c. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il notaio si era limitato a verificare i poteri del legale rappresentante della societā che aveva conferito la procura, senza attestare che la firma era stata apposta in sua presenza previa identificazione del suo autore).