(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice di merito (nella specie, tribunale ordinario) dichiari la propria incompetenza a conoscere di un'istanza introduttiva di un procedimento unilaterale di volontaria giurisdizione (nella specie, richiesta di autorizzazione al compimento di atti di disposizione su beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni di una famiglia composta, tra gli altri, da figli minori), indicando, nel contempo, come competente altra autoritā giudiziaria (nella specie, tribunale dei minorenni) č legittimamente impugnabile con l'istanza di regolamento di cui all'art. 42 c.p.c., trattandosi di provvedimento che statuisce irretrattabilmente sulla competenza ed assume, per l'effetto sia pur ai soli, limitati fini de quibus natura di sentenza.