(massima n. 1)
Nell'azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante (nella specie il fondo era stato costituito solo dall'altro coniuge), in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito; né rileva la mancanza del consilium fraudis in capo a tale coniuge, atteso che, non avendo egli partecipato all'atto di costituzione del fondo, non può trovare applicazione la previsione di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., ma, semmai, quella di cui al n. 2, in quanto, quale beneficiario, la sua posizione è assimilabile a quella del terzo. (Nella fattispecie le S.C. ha altresì confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva statuito che non era richiesta nemmeno la consapevolezza — da parte di detto coniuge — del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori, trattandosi di atto per lui a titolo gratuito in quanto il bene assoggettato al vincolo era di esclusiva proprietà del coniuge stipulante).