(massima n. 1)
La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento del bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all'inalienabilità dei beni. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione sostanziale, il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., dalla madre, nella qualità di legale rappresentante del figlio minorenne, avverso il decreto con il quale il giudice delegato abbia dichiarato, ex art. 64 L. fall., inefficace l'atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale era stato destinato un immobile di proprietà del padre, poi fallito.