(massima n. 1)
La trasformazione di una societą di capitali in una societą di persone non si traduce nell'estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuitą e poiché l'atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non č, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la societą di persone risultante dalla trasformazione non pub rivendicare la qualitą di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall'art. 2652, n. 6), c.c., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.