Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8337 del 22 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di trascrizione dell'atto di acquisto di un immobile, il conflitto tra più acquirenti va risolto non già in base all'art. 2650 c.c., applicabile soltanto nel caso vi sia continuità tra le trascrizioni, bensì in base al principio prior in tempore, potior in iure, con la conseguenza che prevale l'acquisto con data anteriore certa.

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