(massima n. 1)
In tema di reati societari, l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) e la sua improcedibilità per remissione di querela non comporta l'inapplicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c., considerato che tra quest'ultima previsione e quella di cui al summenzionato art. 2622 c.c. non sussiste un rapporto di alternatività, ma di sussidiarietà in virtù del quale — come emerge dalla clausola di riserva posta in apertura dell'art. 2621 c.c. «salvo quanto previsto dall'art. 2622» — la fattispecie contravvenzionale è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art. 2622 c.c.