(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno della societā, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi societā non quotata, č perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, č individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 c.p., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimitā.