(massima n. 1)
In tema di falso in bilancio, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si è verificato un fenomeno di successione di norme nell'ambito del quale la vigente disciplina si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente. Infatti, la fattispecie astratta, originariamente delineata dal legislatore, risulta ricompresa in quella ora incriminata con l'aggiunta di elementi specializzanti (come la tipicizzazione del dolo specifico, l'idoneità delle false esposizioni e delle omesse comunicazioni ad indurre in errore i destinatari, la previsione di un evento di danno nell'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2622 c.c., peraltro punibile a querela di parte), sicché, mentre i fatti attualmente punibili già lo erano in precedenza, non tutti quelli rilevanti penalmente in passato lo sono tuttora. Pertanto, è necessario accertare se la concreta contestazione contenga i nuovi elementi in modo da rendere possibile la difesa (Nel caso di specie,.la Suprema Corte ha ritenuto che, esclusa la punibilità della condotta con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2621 c.c., per quanto riguardava la contravvenzione non era enunciato nell'imputazione, e conseguentemente verificato, il duplice intento in cui deve concretarsi il dolo specifico né l'idoneità oggettiva dell'azione ad ingannare, sicché, non rientrando la condotta ascritta nella vigente previsione legislativa, si imponeva l'annullamento della sentenza impugnata con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena).