(massima n. 1)
Con la modifica dell'art. 2602 c.c., introdotta dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, e l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981, n. 240 — che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio — specifiche fasi dell'attività dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 c.c., comma secondo, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati, qualità nella quale è legittimato a compiere, ai sensi dell'art. 1710 c.c., atti interruttivi della prescrizione (nella specie, il consorzio aveva stipulato un'assicurazione per conto delle società consorziate).