(massima n. 1)
In deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilitą solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.