(massima n. 1)
A norma dell'art. 2602 c.c., cosģ come modificato dalla L. 10 maggio 1976, n. 377, la causa del contratto di consorzio non č pił limitata alla disciplina della concorrenza tra imprenditori esercenti una medesima attivitą economica e attivitą economiche connesse, ma ha un ambito pił vasto, grazie al quale tale contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione generale fra imprese diverse, volto a realizzare le pił razionali ed opportune sinergie. Ne consegue che, gią prima dell'entrata in vigore della L. 21 maggio 1981, n. 240, che espressamente contempla tale compito fra le finalitą del consorzio, non contrastava con la causa del contratto di consorzio l'acquisizione di aree e la costruzione di capannoni da conferire in proprietą singola ai soci per lo svolgimento delle rispettive attivitą economiche.