(massima n. 1)
Perché sia configurabile la legittimazione di una associazione professionale ad agire per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c., è necessario che sussista in capo a tale associazione un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello del singolo imprenditore ad essa aderente, tale da consentire ad essa di agire anche e quest'ultimo non intenda farlo. La sussistenza di tale legittimazione presuppone quindi necessariamente il carattere plurioffensivo della condotta della quale si chiede la repressione, nel senso che essa, oltre a ledere l'interesse di uno o più imprenditori, deve implicare la diretta lesione dell'interesse specifico del quale l'associazione professionale è portatrice; non è pertanto ammissibile, ai sensi della norma citata, un'azione per la repressione della concorrenza sleale promossa da una associazione di categoria a tutela di un generico interesse alla correttezza del commercio. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto un'associazione di commercianti carente di legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 2601 c.c., nei confronti di un'impresa accusata di aver diffuso opuscoli atti a denigrare presso il pubblico altre imprese del settore. La S.C. ha confermato tale decisione in base al suddetto principio).