(massima n. 1)
L'azione di risarcimento del danno, per concorrenza sleale consistente in reiterata contraffazione di brevetto, si collega ad una pluralitā di fatti illeciti, atteso che, indipendentemente dal carattere permanente del comportamento concorrenziale in sé considerato e del relativo illecito, i pregiudizi patrimoniali dal medesimo dipendenti si traducono in autonomi eventi, collegati a ciascun episodio di contraffazione. Detta azione, pertanto, in applicazione della prescrizione di cui all'art. 2947 comma 1 c.c., č riferibile soltanto ai danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla domanda (o ad altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione).